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LA PRIVACY NELLA SANITĀ ON-LINE

Esame di quanto richiesto dall'Authority nelle linee guida pubblicate sulla G.U. n. 42 del 2012

 

Si era già parlato, proprio da queste "pagine" della crescente abitudine dei "navigatori di rivolgersi sempre più spesso proprio al network virtuale per acquisire, scambiare, chiedere, pareri sul proprio (o di familiari e conoscenti) stato di salute (leggi l'articolo qui), evidenziando gli evidenti "risvolti" negativi che l’abuso di tale pratica può comportare, in termini di comportamenti, in linea generale, scorretti.

Torna a farci riflettere, sull’argomento, il Garante della privacy che, pur da un diverso punto di vista, altrettanto importante, pone l’accento sull'attenzione che, sempre, bisogna avere quando si "incontrano" internet e salute.

Intanto, come ricorda l’Authority stessa, il fenomeno può rappresentare, per tante persone, una valida utilità e/o valore, contribuendo a veicolare la corretta conoscenza scientifica fino alla creazione di spazi di solidarietà e sostegno umano.

Appunto, proprio per la importante considerazione che l’Autorità riconosce a questa forma di comunicazione ha inteso regolare specificatamente i termini di funzionamento (almeno in tema di riservatezza), per agevolarne la massima correttezza, in modo da evitare eventuali problematiche che avendo potuto comprometterne il buon uso, avrebbero potuto richiedere interventi correttivo a posteriori tesi a eventuali limitazioni.

Così sono state emanate delle Linee Guida (per il trattamento dei dati personali in siti web dedicati alla salute) specificamente dedicate ai gestori dei siti web rivolti al tema della salute, come forum e blog, ma anche specifiche sezioni di portali che contengono informazioni sanitarie, o che, comunque, in qualunque resa disponibile dallo strumento telematico, svolgono attività divulgativa in materia sanitaria fino a comprendere anche i consigli o le "consulenze" mediche richieste dagli utenti.

Restano quindi esclusi, precisa il Garante, i servizi di assistenza sanitaria on-line e la telemedicina che, con riguardo alla cura della salute, si inquadrano invece nella prestazione medica in senso stretto, con le proprie regole da rispettare, anche in tema di privacy.

Ecco che il Garante si è preoccupato, in linea di principio, della sicurezza di questo trattamento di dati che, per modalità (elettronica) e contenuto (dati sulla salute), integra un più elevato potenziale lesivo della diritto alla riservatezza, anche richiedendo un adeguato livello di attenzione da parte dei soggetti interessati, promosso dai gestori stessi.

Così, oltre alle norme che i titolari di questi servizi devono già rispettare, comuni ad altri settori economici, è stato prescritto che quando è prevista la registrazione degli utenti, il gestore del sito è tenuto a rendere edotto l’utente circa i soggetti, le modalità e le finalità del trattamento, le condizioni di sicurezza adottate, i tempi di conservazione dei dati, prima della registrazione e comunque tenendo l’informativa sempre consultabile.

E, come già previsto dall’art. 13 del Codice della privacy, devono essere indicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice stesso e, sempre visibili e facilmente reperibili, gli estremi identificativi del gestore del servizio e, nel caso, dei soggetti presso cui sia possibile chiedere riscontro in relazione ai propri diritti.

Il tutto dovrà prevedere una ricevuta di lettura che l'utente potrà rilasciare anche apponendo un segno di spunta in un'apposita casella, per confermare l'avvenuta presa visione.

Ma non solo, per queste attività è stato previsto anche un nuovo documento intitolato "Avvertenza di rischio", cui sono sottoposti anche i siti che, pur non prevedendo la registrazione dell'utente (quindi senza obbligo di pubblicare l'informativa), permettono l'inserimento di dati personali (tramite descrizioni di esperienze, risposte a domande di altri utenti, ecc.).

L’organismo ha, infatti, voluto che i titolari richiamino specificamente l'attenzione dell'utente sul rischio che corre immettendo dati sensibili, collegati a dati identificativi, nel sito web.

Quindi, prescrivono le Linee Guida, devono essere indicate, a chi si accinge a postare i propri dati, le misure necessarie a tutelarne la riservatezza, sia nella fase della registrazione sia nella fase dell'inserimento dei contenuti nello spazio web ad essi dedicato.

Di conseguenza viene richiesto di rendere note agli utenti: la possibilità di poter mantenere l'anonimato, ad esempio utilizzando un nickname, l’opportunità di evitare la pubblicazione dei propri contatti di posta elettronica, in modo da non rivelare l'identità di chi inserisce le informazioni sulla propria salute, la necessaria (e attenta) valutazione dell’opportunità di inserire propri dati personali nella descrizione della propria esperienza, e, quindi, anche, di foto, o video, che possono consentire l’identificazione di luoghi o persone (anche terzi).

Il documento dovrà rendere edotto l’utente del profilo di conoscibilità dei propri dati, precisandone il perimetro di accesso e/o reperibilità anche da parte di motori di ricerca generalisti, mediante l'eventuale indicizzazione dei contenuti.

Anche in questo caso, è imposto che l’utente dimostri di aver preso visione, delle informazioni e delle avvertenze, apponendo un segno, flag, su un'apposita casella.

Chiaramente resta sempre possibile, per l’utente, l’esercizio dei propri diritti (Art. 7 Codice, cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione, dei dati).

Altrettanto, per il gestore, in quanto titolare di un trattamento di dati personali, valgono tutte le norme di sicurezza (idonee e preventive, come prescrive la normativa) previste dal Codice, dall’allegato B (Disciplinare tecnico) e dai Provvedimenti del Garante, cui si aggiunge, per esplicita previsione delle Linee Guida, l’obbligo di riservatezza di tutti i dati dell’interessato e il divieto di comunicazione e diffusione a terzi.

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Autore: Vito Losasso
22/02/2012 - 17.15.00
 
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